I medici, i farmacisti e i veterinari nominati a seguito di concorso o mediante scelta ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge prestano la loro opera presso gli istituti di prevenzione e di pena, sono inquadrati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, rispettivamente, nella categoria dei medici, dei farmacisti e dei veterinari incaricati. L'inquadramento previsto dal primo comma del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-09;740~art55 · fonte su Normattiva