Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Convitti nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, puo' essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennita' per cessazione del rapporto d'impiego. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo. Le amministrazioni dei Convitti nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Testo vigente dal 6 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-09;150~art13 · fonte su Normattiva