I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.

Testo vigente dal 23 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;839~artunico · fonte del testo