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[1]Le Regie universita' ed i Regi istituti dell'ordine universitario hanno una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria ed un altro per quelli di economato e cassa.
[2]Alle Segreterie delle Regie universita' e dei Regi istituti dell'ordine universitario - esclusi quelli aventi ordinamento speciale ai sensi dell'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni - e' addetto il personale amministrativo (gruppo A), di ragioneria (gruppo B) e d'ordine (gruppo C), di cui ai ruoli fissati dalla annessa tabella A, vistata dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze.
[3]Il personale di cui al precedente comma e' statale ad ogni effetto di legge; i relativi ruoli sono aggiunti alle tabelle organiche esistenti per i dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.
[4]Dalla data di applicazione della presente legge sono soppressi i ruoli dei direttori amministrativi, di cui alla tabella G, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed i ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
