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[1]I posti che, effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7 risultino disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli dei gruppi A, B e C, tenuto anche conto delle vacanze nei gradi superiori, possono essere conferiti, mediante concorsi per esami riservati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 del R. decreto-legge 23 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, che prestino servizio presso le Regie universita', e Regi istituti dell'ordine universitario, per i quali non siano stati espletati concorsi in applicazione della legge medesima e che non abbiano partecipato a concorsi similari indetti per altre Regie universita' o Regi istituti dell'ordine universitario.

[2]Per l'ammissione al concorso a posti nel ruolo amministrativo e' richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, oppure di altro titolo accademico ad esse lauree equipollente.

[3]Per l'ammissione al concorso a posti nel ruolo di ragioneria e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lett. b), del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

[4]Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di eta'.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1038~art10 · fonte del testo