Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]A coloro che abbiano conseguita la nomina in ruolo a seguito, rispettivamente, dei concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, e dell'art. 10 della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925-III, n. 1256, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, in relazione ai servizi prestati in qualita' di avventizio presso le segreterie delle Regie universita' e dei Regi istituti dell'ordine universitario.
[2]In relazione ai servizi di ruolo prestati presso le segreterie universitarie, ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'art. 4, penultimo comma, e dell'art. 5, ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
