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[1]Limitatamente ad uno solo dei concorsi per merito distinto e ad uno solo degli esami d'idoneita' da indire, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la promozione al grado 8° del gruppo A ed al grado 9° del gruppo B, ed ai soli fini della partecipazione al concorso od esame predetto, il personale inquadrato o nominato nei ruoli dei gruppi A e B di cui all'annessa tabella A e proveniente, rispettivamente, dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, e da quelli di cui all'art. 10 della presente legge, sara' considerato in servizio dal 16 aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo amministrativo e dal 1° aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo di ragioneria.

[2]Coloro che avranno superato il concorso per merito distinto o l'esame d'idoneita' di cui al presente articolo potranno conseguire la promozione soltanto dopo il compimento dell'anzianita' prescritta dalle disposizioni vigenti in materia per la partecipazione in via normale al concorso od all'esame medesimo.

[3]In ogni caso coloro che, in applicazione del precedente comma, non avranno potuto conseguire la promozione al grado 8° del gruppo A od al grado 9° del gruppo B perche' sforniti della richiesta anzianita', verranno assegnati, allorche' potra' farsi luogo alla promozione stessa, ai posti loro spettanti in base all'ordine di graduatoria dell'esame o concorso e che resteranno ad essi riservati, intendendosi, a tal fine, promossi con riserva di anzianita', gli impiegati precedentemente assegnati ai detti gradi per effetto del rispettivo esame o concorso.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1038~art12 · fonte del testo