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[1]I posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali di ciascun gruppo dopo l'espletamento dei concorsi speciali di cui al precedente art. 10, tenuto anche conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori, saranno conferiti, mediante concorsi pubblici per esame, nei modi ed alle condizioni stabiliti nell'art. 2 della presente legge.
[2]Il Ministro per l'educazione nazionale ha peraltro facolta', nella prima applicazione della presente legge, di conferire, per assunzione nel grado iniziale del gruppo B, non piu' di un terzo dei posti che, ai termini del precedente comma, risulteranno vacanti nel gruppo medesimo, mediante concorso per esame, riservato al personale di ruolo di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato, il quale sia in possesso del titolo di studio di cui al terzo comma del precedente art. 10 e di tutti gli altri necessari requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia ed abbia esercitato, per almeno cinque anni, funzioni proprie del ruolo cui appartengono i posti messi a concorso.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
