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Per la composizione delle Commissioni giudicatrici, il numero delle prove, le materie d'esame e le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui agli articoli 10 e 13, comma 2°, della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 2 aprile 1938-XVI, emanata, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1816, in relazione ai concorsi di cui all'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, in 2317.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
