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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

[2]La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1940-XVIII.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Bottai - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1038~art16 · fonte del testo