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[1]Il direttore amministrativo fa parte del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del Senato accademico con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformita' delle disposizioni del rettore o direttore e delle autorita' accademiche, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.
[2]Egli e' inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.
[3]In caso di assenza o di impedimento del direttore amministrativo, le funzioni a lui attribuite sono affidate dal rettore o direttore, previa, autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, ad un funzionario di segreteria di gruppo A.
[4]Negli Istituti ai quali non e' destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, ad un direttore amministrativo di altro Istituto della sede.
[5]Tale incarico e' retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di L. 1500 annue, ridotte ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 761.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
