Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Al personale del gruppo A compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi.

[2]Al personale del gruppo B compete la trattazione degli affari di ragioneria e di contabilita'.

[3]Il personale del gruppo C attende al servizio di archivio, di matricola; di copiatura e spedizione degli atti, ed agli altri servizi d'ordine, secondo le istruzioni del direttore amministrativo o di chi ne fa le veci.

[4]Le funzioni di economo-cassiere sono affidate con decreto del rettore o direttore su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' od Istituto, ad uno degli impiegati dei gruppi suddetti. Le funzioni di economo-cassiere non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

[5]L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo-cassiere e' sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.

Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1038~art4 · fonte del testo