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Il contributo corrisposto dallo Stato alle Regie universita' ed ai Regi istituti dell'ordine universitario di cui al secondo comma del precedente art. 1 e' diminuito dell'ammontare indicato nell'annessa tabella B, vistata dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze. Cessera' da parte dello Stato, il rimborso alle Regie universita' ed ai Regi istituti dell'ordine universitario delle somme corrispondenti alle maggiorazioni degli emolumenti stabiliti con i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e con le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.
Testo in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008
