Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1940 al 22 dicembre 2008. 255 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: All'atto dell'inquadramento previsto nel precedente art. 7 non puo' essere attribuito grado che comunque costituisca miglioramento dell'attuale posizione gerarchica o che comporti trattamento economico complessivo, a titolo di stipendio e di supplemento di servizio attivo, superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
tolto: Peraltro il personale di cui al secondo comma del citato art. 7 conserva, a carico dell'Universita' od Istituto, a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio atto ed aggiunta di famiglia in godimento all'atto dell'inquadramento rispetto a quello inerente, ai medesimi titoli, al grado conseguito in base all'inquadramento stesso.
tolto: Al personale delle Segreterie universitarie che viene statizzato per effetto della presente legge, si applicano, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme del R. decreto 25 novembre 1926-V, n. 2404, salvo le disposizioni di cui ai seguenti commi.
tolto: Agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, saranno considerati gli stipendi utili a pensione eventualmente piu' favorevoli attribuiti dagli Istituti universitari al personale anzidetto.
tolto: L'onere del trattamento di quiescenza viene ripartito, fra lo Stato e gli Istituti universitari, in proporzione alla durata dei servizi prestati alle rispettive dipendenze.
tolto: Le norme contenute nei commi 3°, 4° e 5° del presente articolo si applicano anche ai direttori e capi di segreteria dei Regi Istituti dell'ordine universitario di cui all'art. 10 della legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.
tolto: Il secondo periodo di detto art. 10 e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-06;1038~art8 · fonte del testo