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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto di:
- a)sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria; cinque rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, compresi i mezzadri; tre rappresentanti dei lavoratori del commercio di cui uno del turismo; tre rappresentanti dei lavoratori dei trasporti; due rappresentanti dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dell'assicurazione; un rappresentante dei lavoratori della pesca; un rappresentante dei lavoratori delle aziende municipalizzate; due rappresentanti dei dirigenti di azienda;
- b)due rappresentanti dei professionisti; cinque rappresentanti dei coltivatori diretti (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); tre rappresentanti delle attivita' artigiane; tre rappresentanti delle cooperative di produzione e di consumo;
- c)quattro rappresentanti delle imprese industriali, scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria; tre rappresentanti delle imprese agricole; due rappresentanti delle imprese commerciali; tre rappresentanti delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito ordinario; un rappresentante delle casse di risparmio e (lei monti di credito sul pegno; un rappresentante delle imprese di assicurazione; un rappresentante degli imprenditori della pesca; un rappresentante delle imprese turistiche;
- d)un rappresentante delle imprese municipalizzate;
- e)un rappresentante dell'I.R.I;
- f)due rappresentanti degli enti pubblici a carattere nazionale operanti nel campo della previdenza;
- g)venti persone particolarmente esperte nelle materie economiche e sociali, di cui:
- 1)nove designate dai Consigli superiori della pubblica istruzione, di statistica, della marina mercantile, dell'agricoltura e dei lavori pubblici nonche' dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, dalla Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura, anche al di fuori dei propri componenti;
- 2)tre designate dall'Unione accademica nazionale;
- 3)otto nominate dal Presidente della Repubblica.
Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987
