Provvedimento abrogato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936.
Abrogato dal 20 gennaio 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936.
Abrogato dal 20 gennaio 1987
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
I pareri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come si desume dall'art. 99 Cost. che definisce il Consiglio "organo di consulenza delle Camere", sono facoltativi e non obbligatori. Malgrado la rilevanza costituzionale del Consiglio, l'attribuzione di funzioni incidenti sul procedimento e sulla funzione del Parlamento avrebbe richiesto una espressa previsione costituzionale. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, e dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 sul C.N.E.L., sotto il profilo che durante la formazione della legge non è stato inteso il C.N.E.L., i cui pareri non potrebbero essere ritenuti meramente facoltativi.
Art. 99 cost. · Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 43 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trapani. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -…
Art. 99 cost. · Art. 76 cost. · Art. 8 Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Vedi: 40/63
Art. 8 Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987. 158 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le Camere e il Governo possono chiedere il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su materie che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, come anche su ogni questione che rientri nell'ambito dell'economia e del lavoro. La richiesta del parere puo' essere deliberata da ciascuna Camera in ogni momento prima che sia chiusa la discussione generale. A nome del Governo i pareri sono chiesti a cura del Ministro competente. I pareri espressi dal Consiglio nazionale sui disegni di legge d'iniziativa del Governo sono comunicati alle Camere all'atto della presentazione dei disegni stessi. Il Consiglio puo' altresi' contribuire alla elaborazione della legislazione sulle materie di cui al primo comma del presente articolo, facendo pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune. Sono esclusi dalla competenza consultiva del Consiglio i progetti di legge costituzionale e quelli relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1986, N. 936
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art8 · fonte del testo