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Il presidente del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e' nominato, al di fuori dei membri indicati nel precedente art. 2, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di Presidenza.
Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987
