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Per la nomina a presidente e a membro del Consiglio e' necessario avere la capacita' dei diritti civili e politici. La perdita del godimento dei diritti civili o politici comporta di diritto la decadenza dalla carica. La decadenza e' dichiarata nella stessa forma prevista per l'atto di nomina. La qualita' di membro del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e' incompatibile con quella di membro del Parlamento. Ai membri del Consiglio spettera una diaria di presenza, oltre il rimborso delle spese.

Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art5 · fonte del testo