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[1]Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio, per la durata di un triennio, e con facolta' di conferma, coloro che abbiano bene meritato della Nazione e della causa della Rivoluzione Fascista. Con le stesse forme, la nomina puo' essere, in ogni tempo, revocata.

[2]Il Capo del Governo ha, altresi', facolta' di chiamare a partecipare ai lavori del Gran Consiglio, per determinati argomenti, persone particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1928 al 16 dicembre 1929

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art7 · fonte del testo