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[1]Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo, per la durata di un triennio, e con facolta' di conferma, coloro che hanno, quali membri del Governo, o segretari del Partito Nazionale Fascista dopo il 1922, o per altri titoli, benemeritato della Nazione e della causa della Rivoluzione fascista.
[2]Con le stesse forme la nomina puo' essere, in ogni tempo, revocata.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1929 al 5 agosto 1943
