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[1]Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio del Fascismo, per la durata di un triennio, e con facolta' di conferma, coloro che hanno, quali membri del Governo, o segretari del Partito Nazionale Fascista dopo il 1922, o per altri titoli, benemeritato della Nazione e della causa della Rivoluzione fascista.

[2]Con le stesse forme la nomina puo' essere, in ogni tempo, revocata.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1929 al 5 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 1929

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 1928 al 16 dicembre 1929. 32 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.

Possono, con decreto del Capo del Governo, essere nominati membri del Gran Consiglio aggiunto: del Fascismo, per la durata di un triennio, e con facolta' di conferma, coloro che tolto: abbiano bene meritato aggiunto: hanno, quali membri del Governo, o segretari del Partito Nazionale Fascista dopo il 1922, o per altri titoli, benemeritato della Nazione e della causa della Rivoluzione tolto: Fascista. aggiunto: fascista.

Con le stesse formetolto: , la nomina puo' essere, in ogni tempo, revocatatolto: .

tolto: Il Capo del Governo ha, altresi', facolta' di chiamare a partecipare ai lavori del Gran Consiglio, per determinati argomenti, persone particolarmente competenti nelle questioni sottoposte al suo esame.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art7 · fonte del testo