Provvedimento abrogato dal regio d. l. 2 agosto 1943, n. 706, convertito senza modificazioni dalla l. 5 maggio 1949, n. 178.
Abrogato dal 5 agosto 1943
Provvedimento abrogato dal regio d. l. 2 agosto 1943, n. 706, convertito senza modificazioni dalla l. 5 maggio 1949, n. 178.
Abrogato dal 5 agosto 1943
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 1928 al 5 agosto 1943. 55 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nessun membro del Gran Consiglio puo' essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, ne' sottoposto a procedimento penale, ne' assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l'autorizzazione del Gran Consiglio.
tolto: Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio, quale appartenente al Partito Nazionale Fascista, puo' essere adottata, se non con deliberazione del Gran Consiglio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D. L. 2 AGOSTO 1943, N. 706, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art9 · fonte del testo