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[1]Nessun membro del Gran Consiglio puo' essere arrestato, salvo il caso di flagrante reato, ne' sottoposto a procedimento penale, ne' assoggettato a provvedimenti di polizia, senza l'autorizzazione del Gran Consiglio.

[2]Nessuna misura disciplinare contro un membro del Gran Consiglio, quale appartenente al Partito Nazionale Fascista, puo' essere adottata, se non con deliberazione del Gran Consiglio.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1928 al 5 agosto 1943

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urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2693~art9 · fonte del testo