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La Regione ha facolta' di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-29;1179~art10 · fonte del testo