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Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette erariali, gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione comunicano alla Giunta regionale la lista dei contribuenti domiciliati nella Valle, con l'indicazione dei redditi compresi nella dichiarazione annuale o accertati d'ufficio. La Giunta esamina la lista, la completa e la rettifica, indicando la ragione delle variazioni introdotte. La Giunta indica altresi' gli altri dati necessari per il nuovo o migliore accertamento dei tributi nei confronti degli iscritti nella lista. Gli Uffici finanziari dello Stato nella Regione daranno alla Giunta notizia dei provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n. 1065
1La L. 6 dicembre 1971, n. 1065 ha disposto (con l'art. 18, commi 1 e 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971. Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1972 al 16 dicembre 2010
