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Il versamento alla Regione per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954 delle quote di tributi erariali previste negli articoli 2 e 12 della presente legge, eccezione fatta dei nove decimi dei canoni per concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico gia' corrisposti in base all'art. 12 dello Statuto, sara' disposto con deduzione degli acconti concessi per gli anni medesimi.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972
