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L'onere derivante dall'attuazione della presente legge a tutto il 30 giugno 1955 sara' fronteggiato con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-29;1179~art15 · fonte del testo