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La restituzione di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, di inesigibilita' o per altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate. All'uopo nel bilancio della Regione verra' istituito apposito capitolo di spesa.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972
