Art. 7 — Rappresentanza delle varie forze armate nel Collegio
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla Milizia fascista albanese ed alle sue specialita', almeno due dei giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata dell'imputato; salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta Forza, del grado richiesto dalla legge.
tolto: Qualora si debbano giudicare piu' imputati appartenenti a Forze armate diverse, e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avra' riguardo alla Forza armata dell'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, a quella del maggior numero degli imputati; ovvero, a parita' di grado e di numero, a quella dell'imputato piu' anziano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art7 · fonte del testo