Art. 7 — Rappresentanza delle varie forze armate nel Collegio
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[1]Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla Milizia fascista albanese ed alle sue specialita', almeno due dei giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata dell'imputato; salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta Forza, del grado richiesto dalla legge.
[2]Qualora si debbano giudicare piu' imputati appartenenti a Forze armate diverse, e nella composizione del Collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avra' riguardo alla Forza armata dell'imputato piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, a quella del maggior numero degli imputati; ovvero, a parita' di grado e di numero, a quella dell'imputato piu' anziano.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
