Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - In genere - Diritti del detenuto - Diritto all'affettività, comprensivo della sfera sessuale - Necessaria tutela, sebbene non assoluta, al fine di salvaguardare la dignità della persona e il volto costituzionale della pena (nel caso di specie: illegittimità costituzionale, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione dell'ord. penit. che esclude, per i detenuti non soggetti a regime speciale o a sorveglianza particolare, la possibilità di svolgere colloqui con il coniuge, parte dell'unione civile o persona stabilmente convivente, senza controllo visivo, quando, tenuto conto del comportamento del detenuto, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie). (Classif. 167001).
La sessualità è uno degli essenziali modi di espressione della persona umana; tuttavia, non può ridursi il tema dell’affettività del detenuto a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell’essere umano. (Precedenti: S. 561/1987 - mass. 3836).Il volto costituzionale della pena richiede che questa non implichi una sofferenza eccedente la misura minima necessaria. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 40/2019; S. 179/2017 - mass. 41197).La dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione), soprattutto nel caso dei detenuti, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile, è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo, che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale. (Precedente: S. 26/1999 - mass. 24431)L’impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un vulnus alla persona nell’ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.L’intimità degli affetti non può essere sacrificata dall’esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter tendere all’obiettivo della risocializzazione.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 18 ord. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. La disposizione censurata dal magistrato di sorveglianza di Spoleto va valutata in un contesto normativo in cui l’ordinamento penitenziario ha registrato significative innovazioni – art. 1, comma 38, della legge n. 76 del 2016; art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 – che delineano oggi un quadro differente da quello alla base della precedente pronuncia n. 301 del 2012; d’altro canto, la stessa disposizione nuovamente censurata si è medio tempore arricchita di un riferimento privilegiato alla riservatezza dei colloqui tra detenuto e familiari, sebbene, per i detenuti adulti, il legislatore delegato non abbia dato seguito al criterio direttivo enunciato dalla lettera n dell’art. 1, comma 85, della legge n. 103 del 2017. Né, allo stato attuale, la disciplina dei permessi premio è idonea a risolvere il problema dell’affettività del detenuto, il quale ha una necessaria dimensione intramuraria. Poiché i controlli visivi dei colloqui con i detenuti, a differenza di quelli auditivi, non contemplano deroghe, con la conseguente preclusione dell’esercizio dell’affettività intramuraria, anche sessuale, ciò espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità, con sacrificio irragionevole della dignità della persona. Tanto più che le indicate restrizioni imposte all’espressione dell’affettività si riverberano sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni. Il carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell’affettività intramuraria, infine, contrasta anche con l’art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità. Al fine di garantire l’effettività dei principi indicati e di salvaguardare l’esercizio della discrezionalità legislativa, occorre rimarcare alcuni profili: 1. la durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude; 2. le visite in questione devono potersi svolgere in modo non sporadico, qualora ne permangano i presupposti, e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità della relazione affettiva; 3. può ipotizzarsi che le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico, in cui comunque sia assicurata la riservatezza dell’incontro, il quale deve essere sottratto non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia, che dunque vigilerà solo all’esterno, ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia; 4. a differenza di quanto previsto per la visita prolungata del detenuto minorenne, per il detenuto adulto non va ammessa la compresenza di più persone, considerata l’eventualità di una declinazione sessuale dell’incontro, che deve quindi svolgersi unicamente con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso; 5. prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificare altresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza; 6. nella fruizione dei locali predisposti per l’esercizio dell’affettività sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio, sempre che ciò non dipenda da ragioni ostative anche all’esercizio dell’affettività intramuraria. La rimozione del controllo a vista del personale di custodia può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all’imputato, motivi di carattere giudiziario. Quanto sopra previsto non concerne il regime detentivo speciale ex art. 41-bis ordin. penit., né i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, mentre, in linea di principio, non sussistono impedimenti normativi che precludano l’esercizio dell’affettività intra moenia ai detenuti per reati c.d. ostativi. Resta salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli sopra enunciati, purché idonei a garantire l’esercizio dell’affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla presente pronuncia).
sentenza 10/2024massima n. 45956 Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Descrizione della fattispecie di causa - Sufficiente dimostrazione dell'applicabilità nel giudizio a quo della richiesta pronuncia additiva - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto. Pur omettendo di indicare specificamente i contenuti delle comunicazioni epistolari intercettate, l'ordinanza di rimessione descrive le fattispecie di causa in termini sufficienti a consentire il necessario controllo sull'applicabilità nel procedimento principale delle norme risultanti dalla richiesta pronuncia additiva, esponendo altresì le ragioni logiche e giuridiche per le quali, ai fini della decisione di merito, occorre procedere a una valutazione integrale delle predette comunicazioni, non consentita dalle norme censurate.
sentenza 20/2017massima n. 39643 Riguarda ancheart. 266 Codice di procedura penalelegge 95/2004art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Mancata sperimentazione da parte del rimettente - Omissione giustificata dal divieto di analogia in materia presidiata da riserva assoluta di legge e da riserva di giurisdizione - Ammissibilità della questione.
Correttamente la Corte di assise d'appello di Reggio Calabria - sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non consentono di intercettare il contenuto della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto - ha omesso di sperimentare una interpretazione conforme a Costituzione delle norme censurate. In presenza di una specifica regolamentazione delle intrusioni investigative sulla corrispondenza epistolare e vertendosi in materia presidiata da riserve di legge e di giurisdizione (art. 15 Cost.), non è consentita l'applicazione analogica della disciplina delle intercettazioni, di cui all'art. 266 cod. proc. pen., né l'applicazione di quella in materia di prove atipiche, di cui all'art. 189 dello stesso codice, sicché non è implausibile, bensì conforme ai principi costituzionali, concludere che, in base al vigente quadro normativo e al "diritto vivente", non possano essere utilizzate forme di captazione della corrispondenza postale diverse dal sequestro o, per i detenuti, dalla procedura mediante visto di controllo.
sentenza 20/2017massima n. 39644 Riguarda ancheart. 266 Codice di procedura penalelegge 95/2004art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione del contenuto della corrispondenza postale in genere e del detenuto in particolare - Esclusione - Conseguente impossibilità di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza per irragionevole asimmetria rispetto alle comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche e per ingiustificata attribuzione di uno status privilegiato all'indagato detenuto - Insussistenza dei vizi denunciati - Discrezionalità del legislatore nel differenziare i mezzi di ricerca della prova in relazione ai diversi mezzi comunicativi utilizzati - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentono l'intercettazione della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto, impedendo così di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza. Lungi dall'implicare una asimmetria ingiustificata e lesiva del principio di eguaglianza rispetto alla normativa applicabile alle altre forme di comunicazione (conversazioni e comunicazioni telefoniche, telematiche o informatiche, ovvero gestuali), delle quali è consentita l'intercettazione (ex artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen.), la specifica disciplina dei mezzi di ricerca della prova applicabili alla corrispondenza postale in genere (attraverso il sequestro ex art. 254 cod. proc. pen.) e del detenuto in particolare (attraverso la procedura mediante visto di controllo prevista dall'ordinamento penitenziario) comporta un non irragionevole bilanciamento tra il diritto alla segretezza della corrispondenza e le esigenze di prevenzione e repressione dei reati. Il legislatore, infatti, avvalendosi della possibilità, di per sé non irragionevole, di prevedere differenti mezzi di ricerca della prova, tecnicamente confacenti alla diversa natura e grado di materializzazione del medium utilizzato per comunicare, ha individuato - per la corrispondenza epistolare - il sequestro (con conseguente acquisizione coattiva del supporto cartaceo e interruzione del flusso comunicativo) quale strumento idoneo a realizzare i contrapposti interessi costituzionali; e ha inoltre affiancato l'apposizione del visto di controllo agli altri strumenti limitativi della comunicazione previsti dall'art. 18-ter dell'ordinamento penitenziario, per realizzare nello specifico ambito della detenzione in carcere - di per sé limitativa della libertà di comunicare riservatamente - un bilanciamento tra le esigenze investigative e i diritti dei detenuti. Date le caratteristiche del mezzo comunicativo utilizzato e la particolare posizione del detenuto, deve escludersi la manifesta irragionevolezza o arbitrarietà di tali scelte, riconducibili all'adeguato margine di discrezionalità legislativa nella regolazione degli istituti processuali e dei mezzi di ricerca della prova. Ciò non vuol dire che lo stesso legislatore, nel rispetto delle riserve di legge e di giurisdizione previste dall'art. 15 Cost. e in osservanza dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, non possa prevedere forme di captazione occulta dei contenuti che non interrompano il flusso comunicativo, come già accaduto per le comunicazioni telematiche e informatiche (artt. 11 e 12 della legge n. 547 del 1993); trattasi di delicate scelte discrezionali, non costituzionalmente necessitate che, come tali, rientrano a pieno titolo nelle competenze e nelle responsabilità del legislatore e non in quelle della Corte costituzionale, il cui compito precipuo è vigilare affinché il bilanciamento, fissato dalla legge, tra contrapposti diritti e interessi costituzionali risponda a principi di ragionevolezza e proporzionalità. ( Precedenti citati: sentenza n. 372 del 2006, sul bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza delle comunicazioni telefoniche e l'interesse della collettività alla repressione dei reati ). Nella regolazione degli istituti processuali, e segnatamente dei mezzi di ricerca della prova, debbono essere preservati adeguati margini di discrezionalità legislativa, soggetti solo al controllo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà da parte della Corte costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 152 del 2016, n. 138 del 2012 e n. 141 del 2011 ). Per costante orientamento giurisprudenziale, la tutela costituzionale dei diritti fondamentali opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale, sia pure con le limitazioni imposte dalla particolare condizione in cui versa. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 26 del 1999, n. 212 del 1997 e n. 349 del 1993 ). Tra i diritti del detenuto, la possibilità di intrattenere rapporti con soggetti esterni riveste una particolare importanza affinché le modalità di esecuzione della pena siano rispettose dei principi costituzionali e, segnatamente, dell'art. 27 Cost.
sentenza 20/2017massima n. 39646 Riguarda ancheart. 266 Codice di procedura penalelegge 95/2004art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Processo penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazione del contenuto della corrispondenza postale in genere e del detenuto in particolare - Esclusione - Conseguente impossibilità di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza - Denunciata violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, in riferimento all'art. 112 Cost. - dell'art. 266 cod. proc. pen. e degli artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 95 del 2004) e 18-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentono l'intercettazione della corrispondenza postale in genere e, in particolare, di quella del detenuto, impedendo così di captare il contenuto delle missive senza che il mittente e il destinatario ne vengano a conoscenza. A prescindere da ogni considerazione sull'affermazione del rimettente relativa alla completezza investigativa quale "precipitato naturale" del principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'art. 112 Cost., una volta ritenuta non costituzionalmente illegittima, per la corrispondenza epistolare, la restrizione della ricerca della prova a taluni mezzi (sequestro o, per i detenuti, procedura mediante visto di controllo), risultano altrettanto non illegittime le conseguenti limitazioni del materiale probatorio utilizzabile.
sentenza 20/2017massima n. 39647 Riguarda ancheart. 266 Codice di procedura penalelegge 95/2004art. 18-ter Ordinamento penitenziario
Esecuzione penale - Controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati - Asserita lesione del diritto della persona ristretta in carcere, alla affettività e alla sessualità - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Asserito trattamento contrario al senso di umanità con lesione della funzione rieducativa della pena - Asserita lesione dei diritti della famiglia e della maternità - Asserita lesione del diritto alla salute - Omessa descrizione della fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Questione che richiede interventi riservati alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31 e 32, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza. Il rimettente, sotto un primo profilo, ha omesso di descrivere in modo adeguato la fattispecie concreta e, conseguentemente, di motivare sulla rilevanza della questione. Sotto un secondo profilo, l'ordinanza di rimessione - pur evocando una esigenza reale e fortemente avvertita quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale - prefigura un intervento meramente ablativo della previsione del controllo visivo che si rivelerebbe, per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo, posto che tale controllo, da un lato, è preordinato a finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e che, dall'altro, la sua eliminazione non garantirebbe l'esercizio del diritto in rilievo, senza una disciplina che stabilisca termini e modalità di un tale esercizio. La definizione di detta disciplina implica scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, amplius , all'ordine e alla sicurezza pubblica. - Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - non emendabile tramite la lettura diretta degli atti di tale giudizio, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, si vedano, ex plurimis , la menzionata sentenza n. 338/2011 e le ordinanze n. 93/2012 e n. 260/2011. - Sulla inammissibilità delle questioni che richiedano interventi additivi in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, si vedano, ex plurimis , le menzionate sentenze n. 134/2012 e n. 271/2010, e le ordinanze n. 138/2012 e n. 113/2012.
Ordinamento penitenziario - Corrispondenza dei detenuti - Limitazioni alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza - Omessa indicazione dei presupposti e dei limiti per l'adozione del provvedimento del giudice - Mancata previsione del reclamo - Lamentato contrasto con il sistema delle garanzie a tutela del principio della libertà e della segretezza della corrispondenza e della comunicazione - Asserito contrasto con il diritto di difesa - Asserita violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri procedimenti in cui è assicurata la giurisdizionalizzazione del reclamo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice remittente perché – alla luce della sopravvenuta legge 8 aprile 2004, n. 95 e, in specie della abrogazione della norma censurata – si valuti se persista la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prescrive i limiti entro i quali il magistrato di sorveglianza può esercitare il potere di limitare il diritto alla tutela e segretezza della corrispondenza e non prevede la possibilità per il detenuto cui sia stato imposto il visto di censura sulla corrispondenza di tutelare il proprio diritto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENUTO <<CONDANNATO DEFINITIVO>> - COLLOQUI CON IL DIFENSORE - MODALITA' - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI SPECIFICA DISCIPLINA COME INVECE PREVISTO PER I COLLOQUI DEL DIFENSORE CON L'IMPUTATO DETENUTO (ART. 104 DEL C.P.P.) - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PERMESSI DI COLLOQUIO - DIFENSORE CONSIDERATO, IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, QUALE TERZO, AUTORIZZATO AL COLLOQUIO DAL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SOLO IN CASO DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI PENDENTI - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, comma 2, Cost., l'art. 18, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 2, l. 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4, l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena, in quanto - posto che il diritto di difesa e' diritto inviolabile, che si esercita nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale ove sia in questione una posizione giuridica sostanziale tutelata dall'ordinamento e che deve essere garantito nella sua effettivita'; che esso comprende il diritto alla difesa tecnica, e dunque anche il diritto, ad esso strumentale, di poter conferire con il difensore, allo scopo di predisporre le difese e decidere le strategie difensive, ed ancor prima allo scopo di poter conoscere i propri diritti e le possibilita' offerte dall'ordinamento per tutelarli e per evitare o attenuare le conseguenze pregiudizievoli cui si e' esposti; e che lo stesso deve, quindi, potersi esplicare non solo in relazione ad un procedimento gia' instaurato, ma altresi' in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alle necessita' di preventiva conoscenza e valutazione, tecnicamente assistita, degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento - il diritto di conferire con il proprio difensore non puo' essere compresso o condizionato dallo stato di detenzione, se non nei limiti eventualmente disposti dalla legge a tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti (ad es., attraverso temporanee, limitate sospensioni dell'esercizio del diritto, come quella prevista dall'art. 104, comma 3, cod. proc. pen.), e salva evidentemente la disciplina delle modalita' di esercizio del diritto, disposte in funzione delle altre esigenze connesse allo stato di detenzione medesimo: modalita' che, peraltro, non possono in alcun modo trasformare il diritto in una situazione rimessa all'apprezzamento dell'autorita' amministrativa, e quindi soggetta ad una vera e propria autorizzazione discrezionale. - S. nn. 53/1968, 125/1979, 18/1982, 80/1984, 144/1992, 220/1994, 216/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 2 legge 1/1977art. 4 legge 663/1986
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSI DI COLLOQUIO - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO DELL'AUTORITA' PROCEDENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E SOGGEZIONE A RECLAMO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2, 3, 15 E 29 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, a parte il fatto che la stessa appare essere stata sollevata dopo che, avendo il giudice 'a quo' respinto entrambe le richieste di colloquio presentate, il 'thema decidendum' era gia' sostanzialmente esaurito, l'ordinanza di rimessione propone interpretazioni alternative della norma della cui costituzionalita' si dubita, senza indicare precisamente a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che non consente l'esatta individuazione del 'petitum' effettivamente perseguito. - Cfr. S. n. 30/1983 e O. nn. 204/1983, 518/1990 e 568/1990. red.: S.P.