Art. 19Istruzione

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Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, e' curata mediante l'organizzazione de corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e cui l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura e' dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di eta' inferiore a venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. E' agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed e' favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena liberta' di scelta delle letture.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art19 · fonte su Normattiva