Art. 12 — Attrezzature per attivita' di lavoro di istruzione e di ricreazione
Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attivita' lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.
Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva