Art. 12Attrezzature per attivita' di lavoro di istruzione e di ricreazione

Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attivita' lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune. Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16. Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art12 · fonte su Normattiva