Art. 26 — Religione e pratiche di culto
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I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facolta' di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986 · versione 0 su Normattiva