Art. 26 — Religione e pratiche di culto
I detenuti e gli internati hanno liberta' di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti e' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto e' addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. 48
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'avviso di rettifica
48Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'avviso di rettifica ha conseguentemente disposto la reintroduzione del presente articolo.
Testo vigente dal 6 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva