Art. 42 — Trasferimenti
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. ((Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.)) I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva