Art. 47-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1998, N.165
Testo vigente dal 14 giugno 1998, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1998, N.165
Testo vigente dal 14 giugno 1998, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva
Spiegazione
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3 versioni dal 1985
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI (NELLA SPECIE, DI PERSONA TOSSICODIPENDENTE CHE ABBIA IN CORSO O INTENDA SOTTOPORSI A UN PROGRAMMA DI RECUPERO) - AUTOMATICITA' DELLA SCARCERAZIONE DEL DETENUTO RICHIEDENTE LA MISURA DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO IN PRESENZA DEI SOLI REQUISITI FORMALI - NON ASSOGGETTABILITA' DELLA PERSONA SCARCERATA NE' ALL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NE' A QUELLA INERENTE ALLA MISURA ALTERNATIVA SINO A CHE IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA NON ABBIA PROVVEDUTO SULLA RICHIESTA DI AFFIDAMENTO - RAGIONEVOLEZZA DI TALE PREVISIONE IN RELAZIONE ALLA FINALITA' DI INCENTIVAZIONE DELLA SCELTA TERAPEUTICA E DEL SUPERAMENTO DELLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA - ARBITRARIETA' DEL COLLEGAMENTO, PRESUPPOSTO DAL GIUDICE 'A QUO', TRA FINALITA' DELLA PENA E NECESSITA' DI UNA SUA CONTINUATIVA ESECUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
L'automatismo della scarcerazione che deve disporre il pubblico ministero, a seguito della richiesta di affidamento in prova avanzata dal condannato tossicodipendente al fine di proseguire o intraprendere un programma di recupero, in attesa della decisione che sulla richiesta deve prendere il tribunale di sorveglianza, risponde a ragionevoli finalita' di incentivazione della scelta terapeutica, che il legislatore, anche scontando in partenza il rischio di atteggiamenti strumentali del richiedente, espressamente ha inteso privilegiare rispetto ad ogni altro trattamento risocializzante, nella prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza. Tale disciplina non contrasta con la finalita' della pena, poiche' questa non postula necessariamente la continuativita' della sua esecuzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 27 Cost., dell'art. 47- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - V. massima B. red.: G. Conti
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE 'A QUO' (NELLA SPECIE, DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE INVESTITO DI INCIDENTE AVVERSO IL DINIEGO DI SCARCERAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO DI DETENUTO TOSSICODIPENDENTE CHE AVEVA FATTO RICHIESTA DI AFFIDAMENTO IN PROVA NEI CASI PARTICOLARI PREVISTI DALL'ART. 47-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RITENUTA INSUSSISTENZA, IN OGNI CASO, DI UN MACROSCOPICO DIFETTO DI COMPETENZA DEL GIUDICE 'A QUO' CHE SOLO POTREBBE CONDURRE ALL'INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - RIGETTO DELLA ECCEZIONE.
La proponibilita' dell'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di diniego della scarcerazione adottato dal pubblico ministero a seguito di richiesta avanzata da detenuto tossicodipendente o alcooldipendente ai sensi dell'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplina l'affidamento in prova in casi particolari, ancorche' non espressamente prevista dalla legge, e' ritenuta coerente al sistema dalla dottrina che si e' occupata dell'argomento ed e' stata anche ammessa dalla Corte di cassazione in talune recenti pronunzie, per cui le riserve che si vogliono tuttora avanzare sulla esattezza di tale soluzione certamente non evidenziano quel "macroscopico difetto di competenza" del giudice 'a quo' che solo potrebbe rilevare in sede di giudizio di costituzionalita' ai fini della verifica di ammissibilita'. Va pertanto respinta la relativa eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato. - V. massima A. V., sul principio, S. n. 263/1994; O. nn. 349/1993, 120/1993. red.: G. Conti
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE CARCERARIA - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - CONDIZIONI - ESCLUSIONE (SECONDO UNA PARTE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, IN CONTRASTO CON ALTRA LUNGAMENTE CONSOLIDATA) ANCHE IN CASO DI PENA INFLITTA SUPERIORE A TRE ANNI, MA RIDOTTA IN MISURA INFERIORE A TALE LIMITE, PER AMNISTIA IMPROPRIA OD INDULTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche', decidendo in piena liberta' sul piano interpretativo, provveda ad un nuovo esame della rilevanza della questione alla stregua del nuovo indirizzo giurisprudenziale emergente dalle sentenze 11 luglio 1989, n. 386 della Corte costituzionale e 16 novembre 1989, n. 20, della Cassazione a Sezioni Unite.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47- bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata in riferimento all'art. 27 della Costituzione, dal Tribunale di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio…
ECLI:IT:COST:1995:367 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione agli artt. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, nonché all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobr…
ECLI:IT:COST:1997:377 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 MAGGIO 1985, N. 222
5 --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dal 1 gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50 della legge medesima.…
Art. 106 — Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 11
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 175 — abrogazione di norme
… dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare: a) l'articolo 42, comma terzo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'articolo…
Art. 121 — (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
… entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".…
Art. 11 — COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108
… licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5) --------------- AGGIORNAMENTO(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimita'…
Art. 2119 — Modifiche alla legge 23 maggio 1980, n. 242
L'articolo 5 della legge 23 maggio 1980, n. 242, e' sostituito dal seguente: <<Art.5 - 1. In relazione a urgenti necessita' per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge puo' essere assunto dal Ministero della difesa …
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art47bis · fonte su Normattiva