Art. 58-quaterDivieto di concessione di benefici

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L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'articolo 4-bis che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289- bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

Testo vigente dal 13 luglio 1991 al 9 giugno 1992 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art58quater · fonte su Normattiva