Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari (nella specie: affidamento in prova al servizio sociale) - Cause ostative - Divieto di concessione, per la durata di tre anni, al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e della funzione rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevedono che non possa essere concesso, per la durata di tre anni, l'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'art. 47 ordin. penit., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47- ter , comma 6, o dell'art. 51, comma 1, della medesima legge. La preclusione censurata costituisce espressione della discrezionalità legislativa, non in contrasto con la funzione rieducativa della pena e non irragionevole, in quanto discende da una valutazione caso per caso del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non già di presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo, ma del percorso compiuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, tenuto conto anche della possibilità oggi offerta al giudice dal nuovo testo dell'art. 51- ter , comma 1, ordin. penit. di disporre in alternativa alla revoca, riservata ai casi più gravi, la prosecuzione della misura o la sua sostituzione. Resta, peraltro, affidata al legislatore la valutazione se e in che misura il rigore della disciplina possa essere attenuato, anche in relazione al rischio che il divieto triennale conduca, nella pratica, a rendere improbabile non solo un secondo accesso alle misure alternative, ma anche il godimento dei più limitati benefici del permesso premio e del lavoro all'esterno. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 87 del 2004. Altri precedenti citati: sentenze n. 56 del 2021, n. 102 del 2020, n. 50 del 2020, n. 253 del 2019, n. 187 del 2019, n. 149 del 2018, n. 189 del 2010 e n. 436 del 1999 ).
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente con motivazione non implausibile - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975. Il rimettente ha infatti esposto puntualmente, attraverso un percorso interpretativo non implausibile, le ragioni che l'hanno indotto a ritenere non praticabile l'interpretazione secondo la quale la preclusione alla concessione della detenzione domiciliare di cui all'articolo censurato sarebbe riferibile alla sola misura della detenzione domiciliare "ordinaria" di cui all'art. 47- ter , ordin. penit., e non già a quella speciale di cui all'art. 47- quinquies . ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 42 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare speciale - Condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Divieto temporaneo di concessione - Automatismo preclusivo - Violazione della protezione della infanzia - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., da leggersi anche alla luce delle disposizioni internazionali e sovranazionali che ne arricchiscono e completano il significato, l'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47- quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58- quater . L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica a priori - e per l'arco temporale di un intero triennio, periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino - l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. Il venir meno dell'automatismo censurato non esclude, d'altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura, che può anche essere subordinata alle prescrizioni indicate dall'art. 47-quinquies ordin. penit. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 174 del 2018, n. 76 del 2017, n. 239 del 2014, n. 177 del 2009 e n. 388 del 1999 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento delle censure riferite ad altri parametri.
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, rimangono assorbite le ulteriori censure sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, e 30, primo comma, Cost.
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto temporaneo di concessione della misura della detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa - Necessità di eliminare il medesimo divieto anche in relazione alla meno grave fattispecie della detenzione domiciliare ordinaria - Illegittimità costituzionale in parte qua, in via consequenziale.
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a ) e b ), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58- quater , sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di concessione della detenzione domiciliare speciale al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, deve essere estesa anche alla detenzione domiciliare "ordinaria", atteso che quest'ultima, prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale. Tale estensione deve, peraltro, essere abbinata all'esplicita previsione della prognosi - alla cui sussistenza è condizionata la detenzione domiciliare speciale - che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2018, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009 ).
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannati a pene detentive temporanee per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Divieto di concessione se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena - Irragionevolezza, violazione del principio della finalità rieducativa della pena e disparità di trattamento rispetto ai condannati alla pena dell'ergastolo per il medesimo reato - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 58- quater , comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La disposizione censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4- bis , ordin. penit., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata, sovverte irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena, corollario del mandato costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. In tal modo, la disposizione opera in senso distonico rispetto all'obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e l'autorizzazione al lavoro all'esterno, l'effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di ammetterlo in una fase successiva dell'esecuzione - sulla base anche dell'esito positivo di quelle prime sperimentazioni - alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale. La disposizione censurata è altresì incompatibile con il principio di uguaglianza, in quanto la rimozione della preclusione in essa contenuta con riferimento ai condannati all'ergastolo da parte della sentenza n. 149 del 2018 ha prodotto l'irragionevole conseguenza che, oggi, essi godono di un trattamento penitenziario più favorevole rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato. ( Precedenti citati: sentenze n. 149 del 2018, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995 ).
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Condannati a pene detentive temporanee per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Divieto di concessione se non abbiano effettivamente espiato almeno due terzi della pena - Identica disciplina rispetto ad analoga previsione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
È dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 58- quater , comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289- bis cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Milano e di Padova in riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati a pena detentiva temporanea per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Dunque, la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. resta interamente caducata.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione dei condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Necessità di espiare almeno ventisei anni di pena - Intrinseca irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen. [sequestro di persona a scopo di estorsione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La norma censurata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, impedendo ai predetti condannati l'accesso a tutti i benefici indicati dall'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. (lavoro all'esterno, permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale) finché non abbiano effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena, non riducibili per effetto della liberazione anticipata, e pur in presenza di una loro collaborazione o delle condizioni equiparate, si pone in contrasto con il principio - sotteso all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario e coerente con gli approdi interpretativi cui è recentemente pervenuta la Corte EDU - della progressività trattamentale e flessibilità della pena, sovvertendo irragionevolmente questa logica gradualistica e consentendo, teoricamente, di accedere alla liberazione condizionale in un momento anteriore a quello in cui sarà possibile accedere agli altri benefici penitenziari. Inoltre, sterilizzando ogni effetto pratico delle detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, la norma censurata riduce fortemente, per il condannato all'ergastolo, l'incentivo a partecipare all'opera di rieducazione, in cui si sostanzia la ratio dello stesso istituto della liberazione anticipata. Infine, il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici, impedendo al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna, contrasta con la ineliminabile finalità di rieducazione della pena, che deve sempre essere garantita anche nei confronti degli autori di reati gravissimi. ( Precedenti citati: sentenze n. 90 del 2017, n. 189 del 2010 , n. 78 del 2007, 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006, n. 189 del 2010, n. 436 del 1999, n. 445 del 1997, n. 403 del 1997, n. 504 del 1995, n. 186 del 1995, n. 68 del 1995, n. 357 del 1994, n. 276 del 1990, n. 274 del 1983 e n. 204 del 1974 ). Una volta che il condannato all'ergastolo abbia raggiunto, nell'espiazione della pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari possono legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano pur sempre valutazioni individuali, da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di ordine specialpreventivo, che possono ritenersi coerenti con il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena. Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono le previsioni che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici a particolari categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati. Questi ultimi criteri legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella fase di comminazione della pena; ma non possono, nella fase di esecuzione, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima. ( Precedenti citati: sentenze n. 331 del 2011 n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 450 del 1998, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990 ).
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.
Accolta, in parte qua, - per violazione degli artt. 3, sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca, e 27, comma terzo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, resta assorbita l'ulteriore censura formulata dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento tra i condannati all'ergastolo cui si riferisce la disposizione censurata e la generalità degli altri condannati all'ergastolo.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Ammissione dei condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato - Necessità di espiare almeno ventisei anni di pena - Identica disciplina rispetto ad analoga previsione dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. [sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione] che abbiano cagionato la morte del sequestrato. I profili di illegittimità costituzionale che affliggono la disciplina censurata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia in riferimento ai condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., devono essere estesi, per l'identica disciplina dettata, ai condannati all'ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di incostituzionalità a tutela dei diritti fondamentali - Necessaria adozione pur se da essa possano derivare eventuali disparità di trattamento - Spettanza al legislatore dell'individuazione di opportuni rimedi.
L'eventuale disparità di trattamento prodotta dall'accoglimento, in parte qua, della questione di costituzionalità dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, rispetto alla disciplina - non sottoposta a scrutinio di legittimità - dei condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non può costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della disciplina esaminata, in quanto la Corte costituzionale non può negare un suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza formale. Spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre in conseguenza della pronuncia. (Precedente citato: sentenza n. 317 del 2009).
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione - Asserita incidenza sui diritti inviolabili della persona, denunciata lesione dei principi di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena, di tutela della famiglia e dei figli minorenni - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30 e 31 Cost., in quanto stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), per avere il rimettente omesso di valutare la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato conforme ai principi costituzionali evocati. Invero, è possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma de qua , basata sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost., e confermata dalla giurisprudenza della Corte, che ha escluso l'ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati. La stessa giurisprudenza di legittimità - con talune pronunce successive all'ordinanza di rimessione e, tuttavia, ugualmente idonee ad attestare l'esistenza di uno spazio ermeneutico utilmente esplorabile dal rimettente - ha ritenuto che il denunciato art. 58- quater , primo comma, ord. pen. non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen., ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale, sui progressi trattamentali e il grado di rieducazione compiuto. Un'eventuale interpretazione adeguatrice della disposizione in esame potrebbe condurre ad escludere la fondatezza delle censure proposte dal rimettente, in relazione a tutti i parametri evocati. Infatti, la possibilità di valutare, caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. consentirebbe di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena e la compromissione degli interessi della famiglia e dei figli minorenni, costituzionalmente protetti. Nel senso che, nella materia dei benefici penitenziari, è criterio «costituzionalmente vincolante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso», v. la citata sentenza n. 436/1999. Sull'incompatibilità costituzionale della radicale esclusione del ricorso a criteri individualizzanti nella materia disciplinata dall'ordinamento penitenziario, v. le citate sentenze n. 79/2007, n. 257/2006 e n. 255/2006.
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici - Affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 della legge n. 354 del 1975 - Divieto di concessione per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Eccezione di inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , comma 7- bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa erariale, per carente descrizione della fattispecie ostativa del controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio principale. Premesso che l'aggravante deve ritenersi applicata anche quando sia stata considerata equivalente rispetto alle attenuanti, l'affermazione del giudice a quo , secondo cui «è stata applicata la recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.», è sufficiente a far ritenere plausibile la prospettata rilevanza della questione, non essendo necessario che il rimettente fornisse indicazioni circa l'eventuale prevalenza, in sede di bilanciamento, di circostanze attenuanti in concorso con la recidiva ovvero chiarisse se, nel caso di specie, vi fosse stato un effettivo aumento di pena.
Riguarda ancheart. 7 legge 251/2005
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici - Affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 della legge n. 354 del 1975 - Divieto di concessione per più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena - Omessa ricerca di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , comma 7- bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui esclude che la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale possa essere disposta per più di una volta in favore del condannato nei cui confronti sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Il rimettente non ha preso in considerazione la possibilità di dare alla disposizione censurata un'interpretazione restrittiva, nel senso che l'esclusione dal beneficio operi in modo assoluto solo quando il reato espressivo della recidiva reiterata sia stato commesso dopo la sperimentazione della misura alternativa, avvenuta in sede di esecuzione di una pena, a sua volta irrogata con applicazione della medesima aggravante. Invero, una conforme indicazione ermeneutica proviene dai lavori parlamentari propedeutici all'approvazione della legge di riforma. L'interpretazione prospettata farebbe venir meno il rischio di un'irragionevole preclusione in danno del soggetto che, pur essendo stato condannato con applicazione della predetta aggravante, si trovi nelle condizioni di poter essere valutato dal giudice come meritevole della sperimentazione di un percorso rieducativo, che non può ritenersi escluso a priori , per effetto di un'astratta previsione normativa. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui lo stesso condannato, dopo aver fruito di un primo affidamento in prova, concesso quando già era stato dichiarato recidivo reiterato, commetta un nuovo delitto (almeno il quarto), per il quale il giudice della cognizione, nel caso più ricorrente della recidiva cosiddetta facoltativa, ritenga i precedenti del reo concretamente significativi in punto di gravità del reato. In casi del genere non è agevole prevedere che un nuovo beneficio dello stesso tipo possa sortire effetti diversi da quello precedente, mentre è agevole prefigurare il contrario, sicché la scelta legislativa di esigere l'espiazione della pena, senza possibilità di accesso alle misure specificamente escluse dalla norma censurata, non può essere ritenuta manifestamente irragionevole o arbitraria. Le funzioni di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione dei reati, proprie della pena unitamente alla finalità rieducativa, sarebbero fortemente compromesse se si continuasse a far leva esclusivamente su una misura alternativa alla detenzione in carcere, che, nel concreto, ha dimostrato la sua inefficacia rispetto al fine di impedire la commissione di nuovi delitti non colposi. Peraltro, il vigente ordinamento penitenziario prevede altri strumenti, diversi dall'affidamento in prova, che possono essere utilmente sperimentati per un percorso rieducativo di emenda, sia intra che extra moenia . In definitiva, l'omessa ricerca di un'interpretazione adeguatrice da parte del rimettente è causa di inammissibilità della questione sollevata. Sul divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione, v. la citata sentenza n. 189/2010. Sul costante orientamento della Corte che esclude, nella materia dei benefici penitenziari, rigidi automatismi e richiede, invece, una valutazione individualizzata, così da collegare la concessione o non del beneficio ad una prognosi ragionevole sulla sua utilità a far procedere il condannato sulla via dell'emenda e del reinserimento sociale, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 189/2010, n. 255/2006 e n. 436/1999. Sui limiti di compatibilità costituzionale di presunzioni assolute incidenti su un diritto fondamentale della persona, v. le citate sentenze n. 265/2010, n. 139/2010, n. 41/1999 e n. 139/1982. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per omessa ricerca, da parte del rimettente, di un'interpretazione adeguatice della disposizione censurata, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 5/2010.
Riguarda ancheart. 7 legge 251/2005
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 concernenti le misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione per più di una volta ai condannati dichiarati recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , comma 7- bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 27 Cost., nella parte in cui vieta la concessione per più d'una volta delle misure alternative alla detenzione ai soggetti riconosciuti recidivi reiterati con il titolo in esecuzione, senza tenere conto del grado di rieducazione raggiunto dall'interessato. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con la sentenza n. 79 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 58- quater , commi 1 e 7- bis , della legge n. 354 del 1975, introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti, sicché appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate questioni. - Negli stessi termini, v., citate, ex multis , ordinanze nn. 266, 219 e 217/2007.
sentenza 35/2008massima n. 32123 Riguarda ancheart. 7 legge 251/2005
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Restrizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 concernenti l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e semilibertà - Divieto di concessione per più di una volta ai condannati dichiarati recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Deve essere ordinata la restituzione al Tribunale rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58- quater , comma 7- bis , della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'art. 7, comma 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui, letto congiuntamente con l'art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge, prevede che il limite di una sola concessione, stabilito per l'accesso ai benefici penitenziari, si applichi anche ai soggetti condannati, dichiarati recidivi reiterati, per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. Infatti, successivamente alla proposizione della questione, la sent. n. 79 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., dei commi 1 e 7- bis dell'art. 58- quater suddetto, nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione. - V. sentenza n. 79/2007.
Riguarda ancheart. 7 legge 251/2005
Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva - Ammissione al beneficio - Preclusione per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di rieducazione della pena - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, della legge 1° agosto 2003, n. 207, e dell'art. 58- quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede, coma causa ostativa del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, la revoca di una misura alternativa alla detenzione. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la sentenza n. 255 del 2006, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 207/2003, nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata della pene detentiva al condannato sulla base di un giudizio di non meritevolezza del beneficio, sicché compete al giudice a quo valutare se la sollevata questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante. - Negli stessi termini vedi citate ordinanze n. 326/2006 e nn. 346, 229, 206/2005.
Riguarda ancheart. 1 legge 207/2003
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto triennale di concessione del beneficio in caso di revoca della misura alternativa (nella specie, di affidamento in prova al servizio sociale) - Assunta contrarietà al principio di proporzionalità e a quello di personalità della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui introduce un generale divieto di ammissione a determinati benefici penitenziari per i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, prima che siano decorsi tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca. Nel censurare la rigidità della durata del divieto scaturente dalla revoca, infatti, il giudice 'a quo' omette di considerare che la preclusione triennale consegue ad una revoca delle misure alternative alla detenzione che non è “automatica”, bensì basata su di una valutazione in concreto e caso per caso delle situazioni in cui il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa allo stesso applicata.
sentenza 87/2004massima n. 28395 Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di concedere i benefici - Applicabilità a tutti i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa anziché ai soli condannati per determinati delitti (previsti nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con pregiudizio della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al comma 1 si applica a tutti i condannti nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, anziché ai soli condannati per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis, comma 1, del medesimo ordinamento. Infatti il legislatore ha operato scelte articolate e differenziate in relazione alle categorie dei reati e alle tipologie dei benefici, e la meccanica trasposizione nel comma 2 dell'art. 58-quater della categoria dei delitti indicati nel comma 1 si risolverebbe in un intervento del tutto arbitrario all'interno di una disciplina complessiva che si propone di contemperare le peculiari esigenze che sottostanno alla concessione, ai divieti di concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione e degli altri istituti contemplati nel medesimo articolo.