Art. 76Attivita' del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

Testo vigente dal 9 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art76 · fonte su Normattiva