Art. 8 — Igiene personale
((E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonche' di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona)). ((Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.)) 92 In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124
92con decorrenza dal 31 dicembre 2021
Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 94 su Normattiva