Art. 8 — Igiene personale
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E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonche' degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Puo' essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. Il taglio dei capelli e della barba puo' essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva