capo I — ISTITUTI PENITENZIARI
- Art. 59 — Istituti per adulti
- Art. 60 — Istituti di custodia preventiva
- Art. 61 — Istituti per l'esecuzione delle pene
- Art. 62 — Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
- Art. 63 — Centri di osservazione
- Art. 64 — Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
- Art. 65 — Istituti per infermi e minorati
- Art. 66 — Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
- Art. 67 — Visite agli istituti
- Art. 67-bis — (Visite alle camere di sicurezza). 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza