capo IV — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Art. 79 — (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza). Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68
- Art. 80 — Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
- Art. 81 — Attribuzioni degli assistenti sociali
- Art. 82 — Attribuzioni degli educatori
- Art. 83 — Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
- Art. 84 — Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
- Art. 85 — Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
- Art. 86 — Personale per gli uffici di sorveglianza
- Art. 87 — Norme di esecuzione
- Art. 88 — Attuazione dei ruoli del personale
- Art. 89 — Norme abrogate
- Art. 90 — Esigenze di sicurezza
- Art. 91 — Copertura finanziaria