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I membri del Consiglio superiore che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato sono equiparati, agli effetti dell'indennita' di viaggio e di soggiorno, agli ispettori generali del Genio civile per l'intervento alle adunanze del Consiglio e per le missioni loro conferite.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
