Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006. 95 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'assemblea generale del Consiglio superiore da' parere sui seguenti affari:
tolto: a) programmi di nuove opere pubbliche;
tolto: b) questioni di massima interessanti la esecuzione di opere pubbliche;
tolto: c) schemi di regolamento per le opere pubbliche;
tolto: d) schemi di capitolato generale e di disciplinare-tipo;
tolto: e) progetti di opere pubbliche ricadenti nelle circoscrizioni degli uffici decentrati quando trascendano l'interesse di ogni singola circoscrizione;
tolto: f) affari per i quali i capi degli uffici decentrati non ritengano di conformarsi al parere del proprio organo consultivo;
tolto: g) ogni altro affare che il Ministro per i lavori pubblici ritenga di sottoporre.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 2006, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art14 · fonte del testo