Articolo abrogato dalla l. 20 aprile 1952, n. 524.
Abrogato dal 11 giugno 1952
Articolo abrogato dalla l. 20 aprile 1952, n. 524.
Abrogato dal 11 giugno 1952
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 11 giugno 1952. 75 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sono organi del Consiglio superiore l'assemblea generale, le Sezioni e i Comitati delle sezioni.
tolto: Le Sezioni sono cinque:
tolto: Sezione I. - Urbanistica ed edilizia;
tolto: Sezione II. - Viabilita' ordinaria, opere igieniche, consolidamento e spostamento di abitati in frana; edilizia antisismica;
tolto: Sezione III. - Opere idrauliche e forestali, bonifiche e irrigazioni; opere marittime;
tolto: Sezione IV. - Utilizzazione delle acque; impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica;
tolto: Sezione V. - Ferrovie, tramvie, funicolari e servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 APRILE 1952, N. 524
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art2 · fonte del testo