Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006. 82 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio superiore e degli organi consultivi di cui al capo II del titolo I sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti.
tolto: Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi in materia di piani regolatori, di opere igienico-sanitarie nonche' in materia di concessione di opere pubbliche di bonifica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 2006, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art25 · fonte del testo