[1]La competenza a dar parere per i lavori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi indicati al precedente art. 19, invece che agli ispettori generali del Genio civile e' deferita al Comitato della III Sezione del Consiglio superiore.
[2]Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza:
- a)del Consiglio superiore dell'agricoltura istituito con R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, per quanto concerne l'esame nei riguardi economico-agrari dei piani generali di bonifica, dei piani di riordinamento delle utenze irrigue, dei piani regolatori dei bacini idrografici e per la determinazione e modificazione dei comprensori di bonifica;
- b)dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.
Testo vigente dal 24 dicembre 1942
