[1]La competenza a dar parere per i lavori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei casi indicati al precedente art. 19, invece che agli ispettori generali del Genio civile e' deferita al Comitato della III Sezione del Consiglio superiore.

[2]Restano salve le disposizioni che disciplinano la competenza:

  • a)del Consiglio superiore dell'agricoltura istituito con R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 489, per quanto concerne l'esame nei riguardi economico-agrari dei piani generali di bonifica, dei piani di riordinamento delle utenze irrigue, dei piani regolatori dei bacini idrografici e per la determinazione e modificazione dei comprensori di bonifica;
  • b)dei Comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale.

Testo vigente dal 24 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art21 · fonte del testo