[1]Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il parere nei casi previsti dal precedente articolo e' dato da un ispettore generale delle nuove costruzioni ferroviarie, all'uopo delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

[2]Per le materie di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il parere per gli affari non contemplati dagli articoli 14, 15 e 17 e' dato dagli ispettori generali tecnici di vigilanza facenti parte del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 24 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art20 · fonte del testo