[1]Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:
- 1)sui progetti esecutivi di importo non eccedente i ((200.000 ECU)) di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
- 2)sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i ((200.000 ECU)), di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
- 3)sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;
- 4)sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;
- 5)sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;
- 6)negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.
[2]Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni e' sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.
Testo vigente dal 23 maggio 1999
